Assegno di natalità


L'Assegno di natalità (c.d. bonus bebè) è una prestazione concessa dall'INPS per nascite, adozioni, affidamenti preadottivi avvenuti nelle annualità dal 2015 in avanti.

Per gli eventi del 2020

Per gli eventi (nascite/adozioni/affidamenti preadottivi), verificatisi nel 2020 la prestazione spetta con importi differenti a seconda che sia presente o meno l'ISEE minorenni in corso di validità.

In applicazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 340, della legge 160/2019, infatti, sono previste tre fasce di ISEE in base alle quali sono riconosciuti importi diversificati dell'assegno

  • in presenza di ISEE non superiore a 7.000 euro annui assegno di natalità è pari a 1.920 euro annui o 2.304 euro annui in caso di figlio successivo al primo; ossia, rispettivamente, a 160 euro al mese (primo figlio) o 192 euro al mese (figlio successivo al primo);
  • se l'ISEE è superiore a 7.000 euro annui ma non superiore a 40.000 euro l'assegno di natalità è pari a 1.440 euro annui ovvero 1.728 euro annui in caso di figlio successivo al primo; ossia, rispettivamente, 120 euro al mese (primo figlio) o 144 euro al mese (figlio successivo al primo);
  • qualora l'ISEE sia superiore a 40.000 euro assegno di natalità è pari a 960 euro annui o 1.152 euro annui in caso di figlio successivo al primo; ossia, rispettivamente, 80 euro al mese (primo figlio) ovvero a 96 euro al mese (figlio successivo al primo).  

 Chi può presentare la domanda

Può presentare la domanda il genitore che sia in possesso dei seguenti requisiti: 

  • cittadinanza italiana, oppure di uno Stato dell'Unione Europea oppure, in caso di cittadino di Stato extracomunitario, permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all'art. 9 del d.lgs. 286 del 1998; titolari della carta di soggiorno per familiare di cittadino dell'Unione europea (italiano o comunitario) non avente la cittadinanza di uno Stato membro, ovvero della carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato Membro (D.L.gs.30/2007 art.10 e 17). Ai fini dell'assegno ai cittadini italiani sono equiparati i cittadini stranieri aventi lo status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria (art. 27 del d.lgs. 251 del 2007);
  • residenza in Italia;
  • convivenza con il figlio (il figlio ed il genitore richiedente, devono essere coabitanti ed avere dimora abituale nello stesso comune);
  • per gli eventi del 2019, 2018 e del triennio 2015-2017 l'ISEE minorenni del minore per il quale è richiesto il beneficio non superiore ai 25.000 euro
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