Disoccupazione rimpatriati


Spetta ai lavoratori italiani rimpatriati che abbiano lavorato all'estero:

  1. In un Paese membro dell'Unione Europea;
  2. In un Paese extra Unione Europea con il quale esista una convenzione bilaterale;
  3. In un Paese extra Unione Europea con il quale non esista una convenzione bilaterale.

Tale prestazione non può essere cumulata con indennità di disoccupazione spettante in base ad accordi internazionali. Pertanto in caso di percezione dell'indennità di disoccupazione erogata dallo Stato di ultima occupazione, al lavoratore rimpatriato verrà indennizzata la residua differenza.

REQUISITI
Per conseguire il diritto alla prestazione di disoccupazione il lavoratore:

  • Deve avere cessato il rapporto di lavoro per licenziamento o mancato rinnovo del contratto di lavoro a termine;
  • Deve essere rimpatriato entro il termine di 180 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
  • Deve rendere al Centro per l'Impiego italiano, entro 30 giorni dalla data del rimpatrio, la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, l'attestazione del licenziamento o del mancato rinnovo del contratto rilasciata dal datore di lavoro all'estero. Solo nel caso di lavoratore proveniente da un Paese con il quale non esiste una convenzione bilaterale la predetta attestazione potrà essere rilasciata dalla competente autorità consolare italiana entro 30 giorni dalla data del rimpatrio.

Nel caso di prima domanda di disoccupazione è sufficiente aver lavorato all'estero, indipendentemente dalla durata del rapporto di lavoro subordinato.
Nel caso di domande di disoccupazione successive alla prima è necessario aver svolto un periodo di lavoro subordinato della durata di almeno 12 mesi, di cui almeno 7 effettuati all'estero. In tal caso l'attestazione del licenziamento o del mancato rinnovo del contratto dovrà riportare la durata dell'occupazione all'estero.

DECORRENZA E DURATA DELLA PRESTAZIONE
La prestazione decorre:

  • Dal giorno del rimpatrio, quando il lavoratore rende l'attestazione al Centro per l'Impiego entro i 7 giorni successivi alla data del rimpatrio;
  • Dalla presentazione della medesima attestazione al Centro per l'Impiego, quando questa venga resa dall'ottavo al trentesimo giorno dalla data di rimpatrio.

La durata massima è di 180 giorni indennizzabili comprese le domeniche e gli altri giorni festivi.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

Nel caso di rimpatrio di cui al punto 1) modello U1 rilasciato dall'istituzione competente.
Nel caso di rimpatrio di cui al punto 2) modello E301 rilasciato dall'istituzione competente.
Nel caso di rimpatrio di cui al punto 3) attestazione rilasciata dal datore di lavoro o dalla competente autorità consolare italiana che contenga tutti i dati previsti dal mod. E301 e comunque i dati relativi a periodo, qualifica, retribuzione e motivo cessazione del rapporto di lavoro.



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