CHE COS'E'

L'indennità di disoccupazione NASpI spetta a tutti i lavoratori dipendenti che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione di natura subordinata, ivi compresi, apprendisti, personale artistico subordinato, soci lavoratori di cooperativa, dipendenti a tempo determinato della Pubblica Amministrazione con inclusione dei lavoratori precari della scuola, lavoratori che hanno cessato il lavoro per dimissioni avvenute durante il periodo tutelato di maternità (da 300 giorni prima della data presunta del parto fino al compimento del primo anno di vita del figlio) o nei casi stabiliti dalla legge per giusta causa e risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.

DURATA DELLA PRESTAZIONE
L'indennità è corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni. Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione.

DECORRENZA DELLA PRESTAZIONE

L'indennità spetta dall'ottavo giorno successivo alla data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro, se presentata nei primi sette giorni, ovvero dal giorno successivo a quello in cui sia stata presentata la domanda, se successivo al settimo.

La domanda va presentata in via telematica entro 68 giorni dalla cessazione dell'attività lavorativa, pena la decadenza.

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